Come riconoscere il marchio CE

Negli ultimi anni si è assistito sempre più all’aumento di infortuni domestici. Basti pensare che tra tutte le persone che in un anno vanno al Pronto Soccorso, il 40% ha avuto incidenti in casa.

Le cause sono molteplici ma probabilmente vanno ricercate nei nuovi stili di vita stressanti che inducono a comportamenti a rischio per la fretta, la distrazione o il cattivo utilizzo degli oggetti di uso comune.

Sono svariati i rischi presenti in casa come ad esempio l’ingestione di corpi estranei da parte dei bambini: è frequente infatti l’ingestione di piccole parti anche di giocattoli che possono provocare soffocamento. Per queste ragioni è necessario che i giocattoli debbano essere adeguati all’età del bambino e devono avere impresso il marchio CE che ne garantisce il rispetto delle Norme europee di sicurezza vigenti (D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54).

E’ importante acquistare dei giocattoli con marchio CE, che garantisce gli standard di qualità riconosciuti dalla Comunità Europea.

Negli ultimi tempi le aziende cinesi hanno copiato questo marchio creandone un altro a danno dei consumatori: il China Export. Questa operazione ovviamente è illegale, dato che si tratta di un’operazione ingannevole per esportare i prodotti bypassando i rigidi controlli europei.

E’ molto difficile distinguere i due marchi ma non impossibile: ci sono infatti dei particolari ben precisi a cui fare attenzione.

marchio CE

Innanzitutto il marchio CE come Comunità Europea ha più spazio tra le lettere, distanza che è quasi pari alla C rovesciata orizzontalmente. La C e la E devono essere ricavate da due cerchi che si compenetrano e la dimensione minima in altezza deve essere di 5 mm.

Il marchio CE come China Export, ha invece uno spazio tra le due lettere quasi nullo.

Il decreto Legislativo del 6 novembre 2007 n.194 prevede che “Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00″.

Inoltre, oltre alle sanzioni civili ed eventualmente penali per i produttori, sul piano contrattuale e commerciale il rapporto di compra-vendita è nullo ai sensi dell’art. 1418 del codice civile.
Quindi si può non procedere al pagamento, si può rendere la merce, si possono richiedere danni eventualmente subiti, anche a distanza di 5 anni!

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