Sogno negato

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Del lavoro atipico fanno parte tutte le forme di impiego che non presentano le caratteristiche della stabilità del rapporto di lavoro e/o dell’orario pieno, ovvero tutte le forme differenti dal contratto full time a tempo indeterminato definito dall’ ordinamento italiano “tipico”.

La riforma del 2003 del mercato del lavoro (cosiddetta “Legge Biagi”) ha contribuito al delinearsi di nuove forme di impiego, modificando la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e istituendo il cosiddetto lavoro a progetto. E’ già a partire da molto prima però, all’incirca dagli anni novanta, che queste modalità di impiego intermedie tra il lavoro subordinato e lavoro autonomo si sono sempre più affermate tanto che oggigiorno costituiscono quasi i due terzi dei nuovi posti di lavoro.

La domanda da porsi ora è la seguente: CHI è un LAVORATORE ATIPICO?

Recenti studi individuano questa figura nelle persone con meno di trent’anni e un’istruzione medio-alta, senza figli e con contratto a tempo determinato. In percentuale più bassa, quarantenni e cinquantenni.

La caratteristica principale del lavoro atipico è la PRECARIETà e tutte le conseguenze che ciò ne comporta: metter su famiglia, comprare casa, inserimento nel tessuto sociale ed economico, sviluppo professionale, …

In Italia il fenomeno è localizzato soprattutto al centro-sud anche se è esteso in tutta la nazione.

Quali SETTORI vengono maggiormente colpiti?

Il terziario privato dei servizi alle imprese e alle industrie, in minor percentuale nella pubblica amministrazione, nel terziario dei servizi alla persona e, infine, nell’agricoltura.

Quali tipologie CONTRATTUALI si POSSONO RITROVARE?

Sono soprattutto:

-lavoro a progetto

-collaborazioni coordinate e continuative

-lavoro accessorio

-lavoro a distanza

-volontariato

Ho voluto intitolare questo articolo “Sogno negato” perché mostra come tantissimi giovani raggiunta l’età della maturità si ritrovano rigettati dal mondo del lavoro.

Un lavoratore atipico è TUTELATO dalla LEGGE in campo di SICUREZZA?

Il D.Lgs. 81/2008 ha esteso la tutela contro i rischi presenti sui luoghi di lavoro anche a queste nuove figure atipiche. L’intenzione del legislatore è equiparare queste nuove forme lavorative a quelle tradizionali in piena assonanza con i principi della Costituzione italiana che pone al centro degli interessi del datore di lavoro principalmente la salute e la sicurezza dei lavoratori, SENZA FARE DISTINZIONI TRA I DIVERSI TRATTAMENTI ECONOMICI O CONTRATTUALI.

Tutto ciò viene e deve essere presente nelle clausole contrattuali del lavoratore atipico, che dovrà essere sottoposto agli accertamenti sanitari preventivi e successivi all’assunzione con cadenza regolare.

Un’altra norma che tutela il lavoratore atipico è quella contenuta nell’ ART.22 del TESTO UNICO del 2008, il datore di lavoro deve ugualmente informarla della presenza dei rischi presenti. Per fare ciò il datore di lavoro deve rispettare alcune indicazioni:

  • se il totale dell’organico e inferiore alle 10 unità, escluso il lavoratore in somministrazione, sarà sufficiente attestare che è stata compiuta la valutazione dei rischi, tramite autocertificazione;
  • se il numero dei lavoratori è superiore a 10, escluso il lavoratore in somministrazione, il datore di lavoro deve elaborare un documento che contenga l’individuazione delle misure preventive, di protezione e dei DPI (dispositivi di protezione individuale) ritenuti necessari dopo aver effettuato la valutazione dei rischi e dopo aver preso in considerazione gli interventi da svolgere per rendere migliori i livelli di sicurezza.

Questa norma è di fondamentale importanza perché impone al datore di lavoro di garantire sempre e comunque l’INFORMAZIONE sui RISCHI per la SICUREZZA e SALUTE connessi al lavoro svolto, inoltre l’obbligo di svolgere sia la FORMAZIONE che l’ADDESTRAMENTO all’uso delle attrezzature di lavoro.

In conclusione si può affermare che nonostante la diversa tipologia contrattuale, vi è una volontà da parte del legislatore di confermare la parità di trattamento tra i vari soggetti in virtù di una buona protezione ai rischi che possono verificarsi in ambito lavorativo.

Quali altri diritti ha il LAVORATORE ATIPICO?

E’ previsto un sistema di tutela minimo come caso di gravidanza, malattia o infortunio e l’applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Da notare invece che il lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari, ecc…) ma è riconosciuto ai fini dell’anzianità contributiva e del diritto della pensione.

Sicuramente il mercato è cambiato ed è necessario adeguarsi a queste nuove forme di lavoro, ma l’importante è che non vengano lesi i diritti dei lavoratori.

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